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Sez. U, Sentenza n. 1417 del 30/05/1966 (Rv. 322811 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMMUTAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DI UN PRIVATO - PROPOSIZIONE CONTRO DI QUESTO DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE IN PRISTINO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322811-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMMUTAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DI UN PRIVATO - PROPOSIZIONE CONTRO DI QUESTO DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE IN PRISTINO - INAMMISSIBILITA.*

In base ai principi desumibili dalla legge del 1865 sul contenzioso, all'a.G.o. E fatto divieto non soltanto di revocare o modificare gli Atti amministrativi ma altresi di emettere condanne che, direttamente od indirettamente, obblighi l'amministrazione a fare o non fare qualcosa o, comunque, sostituiscano e sovrappongano la volonta del giudice a quella che legittimamente puo emanare soltanto dalla pubblica amministrazione attraverso gli interventi riservati dalla legge agli organi di questa. Pertanto, nel caso di opere arbitrariamente eseguite da privati per deviare il corso di acque pubbliche, la domanda giudiziale di riduzione in pristino e improponibile anche se rivolta da un privato contro un altro soggetto privato, ed anche se esista la semplice inerzia e non gia un atto amministrativo specifico o un concludente comportamento positivo della pubblica amministrazione, giacche trattandosi di operare su bene demaniale, la direzione formale verso i privati autori della deviazione, che il danneggiato abbia dato a tale domanda, non esclude che la relativa pronuncia e la sua esecuzione coattiva si sovrapporrebbe alla valutazione della pubblica amministrazione, cui esclusivamente spetta, nel suo specifico compito di polizia idraulica ed in funzione preminente dell'interesse attuale della collettivita di stabilire se impedire o no la deviazione, se ed in qual modo restituire le acque pubbliche al corso ed al regime originari. -nella specie, si trattava di deviazione, da parte di un privato, di un corso di acque pubbliche, attraversante il fondo di lui, fino all'estremo margine di un fondo vicino, con conseguente pregiudizio al proprietario di quest'ultimo, per infiltrazione-. *

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1904 num. 523 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)