Sez. U, Sentenza n. 2860 del 05/11/1973 (Rv. 366464 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - OPERE E FATTI INCIDENTI SULLE SPONDE DEI FIUMI ED IL REGIME DELLE ACQUE - AZIONI DI NUNCIAZIONI - PROPONIBILITA TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - PRIVATO DANNEGGIATO DALLA PA - TUTELA PETITORIA NEI CONFRONTI DELLA PA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - OPERE E FATTI INCIDENTI SULLE SPONDE DEI FIUMI ED IL REGIME DELLE ACQUE - AZIONI DI NUNCIAZIONI - PROPONIBILITA TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - PRIVATO DANNEGGIATO DALLA PA - TUTELA PETITORIA NEI CONFRONTI DELLA PA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
Nella materia disciplinata dall'art 2 del RD 25 luglio 1904, n 523, - cioe tutte le volte che una controversia abbia per oggetto comportamenti od opere che incidano sulla conservazione delle sponde di fiumi e, in genere, sul regime delle acque e, quindi, anche sul corso dei fiumi stessi - l'Azione di nunciazione di un privato nei confronti di altro privato, anche se l' amministrazione non abbia mai esercitato i poteri di polizia ad essa attribuiti da quella norma, non e proponibile, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, perche, nonostante la direzione formale della domanda verso il privato autore dell'atto denunciato, l'eventuale provvedimento di rimozione di quell'atto - in quanto necessariamente incidente sulla conservazione delle sponde dei fiumi e sull'andamento del corso di essi ed, in genere, sul regime delle acque demaniali - si sostituirebbe all'apprezzamento discrezionale della pa, cui e attribuito in via esclusiva, nel suo specifico compito di polizia idraulica ed in funzione preminente dell'interesse della collettivita, il potere di stabilire la convenienza o meno del mantenimento o della modificazione della situazione determinata dal detto atto e di adottare ogni eventuale opportuno rimedio. Il privato leso da provvedimenti o comportamenti della pa fondati sull'art 2 del RD 25 luglio 1904, n 523, non e peraltro, privo di tutela giurisdizionale. Tale tutela a carattere petitorio si attua, ai sensi dell'art 143, lett b), del tu 11 dicembre 1933, n 1775, davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e va invocata direttamente nei confronti della pa e indirettamente nei riguardi del terzo controinteressato che ha dato occasione al provvedimento o al comportamento della pa. (V 1417/66, mass n 322811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 25/07/1904 num. 523 art. 2, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 143 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)