Sez. 3, Sentenza n. 867 del 02/03/1977 (Rv. 384479 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA PROCEDURA DI RICUSAZIONE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA PROCEDURA DI RICUSAZIONE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti pronunciati nella procedura di ricusazione del giudice non sono impugnabili con ricorso per Cassazione, trattandosi di pronunce puramente ordinatorie, in quanto dirette solo alla Determinazione della composizione dell'ufficio e, per di piu, emesse in un procedimento in cui non si risolve alcun conflitto di interessi, dovendosi solo accertare l'esistenza o meno dei motivi di ricusazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)