Sez. 3, Sentenza n. 6102 del 22/11/1979 (Rv. 402815 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI PRONUNCIATI NELLA PROCEDURA DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI PRONUNCIATI NELLA PROCEDURA DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Avverso i provvedimenti pronunciati nella procedura di ricusazione del giudice, dichiarati non impugnabili dal secondo comma dell'art 53 cod proc civ, non e ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dello art 111 della Costituzione, giacche tali pronunce sono meramente ordinatorie, in quanto dirette solo alla Determinazione dell'ufficio, ne risolvono alcun conflitto d'interessi, accertandosi soltanto la esistenza o meno dei motivi di ricusazione. Ne, ha Rilevanza la decisorieta della condanna alle spese (art 54, terzo comma, cod proc civ), trattandosi di provvedimento accessorio e dipendente, che, come tale, segue la sorte di quello principale, in base al principio dell'inscindibilita della pronuncia ai fini dell'impugnazione. (Conf 483/79, mass n 396602, sulla prima parte; (Conf 4472/77, mass n 388083; (Conf 867/77, mass n 384479).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)