Sez. 2, Sentenza n. 931 del 07/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151881 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SUO RIFERIMENTO AL CONSEGUIMENTO DEL POSSESSO DELLA COSA DI PROVENIENZA DELITTUOSA - SUCCESSIVA PERPETRAZIONE DI NUOVO E DIVERSO REATO - CONCORSO MATERIALE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI FALSITÀ MATERIALE DI CARTA D'IDENTITÀ RICETTATA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SUO RIFERIMENTO AL CONSEGUIMENTO DEL POSSESSO DELLA COSA DI PROVENIENZA DELITTUOSA - SUCCESSIVA PERPETRAZIONE DI NUOVO E DIVERSO REATO - CONCORSO MATERIALE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI FALSITÀ MATERIALE DI CARTA D'IDENTITÀ RICETTATA.*
Il reato di ricettazione si perfeziona con il conseguimento del possesso della cosa di provenienza delittuosa, con l'intenzione di trarre da essa profitto. Nell'ipotesi in cui il soggetto attivo commetta, per realizzare il profitto che si è proposto, un secondo delitto, tale ultimo reato non è assorbito nel primo, che è già perfetto, ma concorre materialmente con esso. (nella specie l'imputato, dopo aver ricettato una carta d'identità di provenienza delittuosa, aveva provveduto alla sua falsificazione materiale). (Conf Cass sez II, 1 ottobre 1981 n 1352, ric borin; (V mass n 147472/81 ed ivi citate sulla superfluità del conseguimento dello scopo nella ricettazione per intromissione; V. Mass. 127547/74 sulla natura istantanea del reato; V. Mass. 121514/72 nel senso che il momento consumativo della ricettazione per acquisto si realizza all'atto dell'accordo (V mass 101566,/66 nel senso che il delitto di ricettazione concorre materialmente con quello di truffa, commesso dopo la ricettazione, per conseguirne il profitto).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)