Sez. L, Sentenza n. 1486 del 10/02/2000 (Rv. 533701 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Riduzione del complessivo orario settimanale - Permanenza di turno giornaliero di 8 ore - Superamento dell'orario settimanale e assorbimento mediante la concessione di riposi compensativi - Richiamo al lavoro nei giorni destinati ai riposi compensativi - Maggiorazione per straordinario feriale - Spettanza - Ulteriori maggiorazioni o indennizzo per usura psico - fisica - Spettanza - Esclusione - Fattispecie in tema di circolari delle Ferrovie dello Stato SpA.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
I dipendenti delle Ferrovie dello Stato che siano richiamati al lavoro nei giorni destinati al cosiddetto "riposo compensativo" (istituito da circolari aziendali per evitare il superamento dell'orario di lavoro settimanale in relazione alla sua progressiva diminuzione e al permanere di turni giornalieri di otto ore), hanno diritto soltanto al previsto pagamento dello straordinario feriale e a nessun'altra ulteriore erogazione a titolo di indennizzo per l'usura psico-fisica, o di straordinario festivo, giacché il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo è soltanto lavoro prestato, in un giorno feriale, oltre l'orario contrattuale settimanale, ma non coincide né con un giorno festivo, né con il riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivi previsto, dalla legge e dalla Costituzione, per la necessaria reintegrazione delle energie psico - fisiche dei lavoratori.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)