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Sez. 3, Sentenza n. 1763 del 20/05/1969 (Rv. 340818 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - MEZZI DI TUTELA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED ALL'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - FATTI DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340818-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - MEZZI DI TUTELA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED ALL'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - FATTI DEDUCIBILI.*

In ipotesi di esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ossia in pendenza della formazione di un titolo avente valore di cosa giudicata, si ha la contemporanea pendenza di un procedimento di cognizione e di un procedimento di esecuzione e, pertanto, devono ammettersi, a favore del preteso debitore, due mezzi di tutela processuale, costituiti dall'opposizione all'ingiunzione e da quella all'esecuzione, con i quali possono farsi valere i fatti modificativi od estintivi del diritto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, verificatosi dopo la pronuncia di quest'ultimo. (V. 1067-67, mass. N. 327441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)