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Sez. 3, Sentenza n. 11014 del 19/05/2011 (Rv. 618172 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO IN SEDE DI ESERCIZIO DEL RECESSO ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE | Mancata tempestiva destinazione dell'immobile all'uso indicato per ottenerne la restituzione - Responsabilità per inadempimento - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Ragioni meritevoli di tutela - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618172-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO IN SEDE DI ESERCIZIO DEL RECESSO ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che gli artt. 31 e 60 della legge n. 392 del 1978 pongono a carico del locatore, che non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità, non sono connesse ad un criterio di responsabilità oggettiva, con presunzione assoluta di colpa, dovendo perciò essere escluse allorché sia accertata l'esistenza di un impedimento non imputabile a colpa o dolo del locatore stesso; ne consegue che esse non sono applicabili qualora la diversa destinazione dell'immobile (nella specie, occupato per esigenze abitative dal figlio dei locatori, indicato come nubendo nella prospettazione dei motivi di disdetta ed invece rimasto poi celibe essendo andate effettivamente a monte le nozze) risulti in concreto giustificata da esigenze egualmente meritevoli di tutela e non imputabili al locatore sulla base dei citati criteri.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)