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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011 (Rv. 618931 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione sulla competenza in controversia successiva alla legge n. 69 del 2009 - Previo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Decisione positiva sulla competenza - Impugnabilità con regolamento necessario - Esclusione - Decisione negativa sulla competenza - Impugnabilità con regolamento necessario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618931-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)