Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011 (Rv. 621008 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)