Sez. 1, Sentenza n. 16567 del 05/08/2005 (Rv. 585627 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata - Mancanza - Processo verbale dell'infrazione - Notificazione - Necessità - Esclusione - Sintesi contenente gli estremi dell'imputazione e del processo verbale - Sufficienza - Carattere dell'attività - Operazione amministrativa - Conseguenze. .
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, al trasgressore deve essere notificato, a norma dell'art. 201 del codice, non il processo verbale dell'infrazione o una copia dello stesso, ma una sintesi contenente gli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il processo verbale di riferimento, il che costituisce un'operazione amministrativa, per il cui compimento non è richiesto il rispetto di requisiti formali predeterminati, astrattamente suscettibile di sindacato soltanto con riferimento ad una eventuale lesione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)