Sez. 2, Sentenza n. 1135 del 02/02/2000 (Rv. 533379 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pubblicità informata al criterio nominale - Trascrizione effettuata erroneamente a carico di persona diversa dall'effettivo alienante - Conseguenze - Opponibilità della trascrizione ai terzi in buona fede - Esclusione - Correzione dell'errore - Effetto sanante in pregiudizio dei creditori pignoranti in buona fede - Inammissibilità.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile, può conseguentemente derivarne - secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità - l'invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede (che non hanno l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d'ordine); né la correzione dell'errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, può avere effetti "ex tunc" e sanare l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2678, Cod. Civ. art. 2680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)