Sez. 2 - , Sentenza n. 7680 del 19/03/2019 (Rv. 653153 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Registrazione nei confronti dell'acquirente ovvero di persona diversa dall'acquirente - Conseguenze - Differenza - Correzione successiva - Rilevanza - Esclusione.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l'invalidità della trascrizione, rimanendo la stessa legalmente occulta nei confronti dei terzi, ove abbia prodotto la registrazione dell'atto nel conto di una persona diversa dall'acquirente - e non anche qualora l'annotazione sia avvenuta nel conto di colui al quale l'atto era correlato - poiché induce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., incertezza sulle persone, senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti "ex tunc", la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2678, Cod. Civ. art. 2680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)