Sez. U, Sentenza n. 1617 del 21/02/1997 (Rv. 502605 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ordinanza del giudice amministrativo, ex art. 21 della legge n. 1034 del 1971, di sospensione del provvedimento impugnato innanzi ad esso - Regolamento preventivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
In relazione ai procedimenti incidentali di sospensione, ex art. 21 della legge 6 dicembre n. 1034 del 1971, dei provvedimenti impugnati innanzi al giudice amministrativo, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ed infatti, quelle stesse considerazioni che, relative alla natura provvisoria e strumentale, dei provvedimenti cautelari in genere ed alla loro altrimenti impugnabilità nell'ulteriore fase del procedimento, conducono ad affermare la non immediata impugnabilità degli stessi ex art. 111 della Costituzione, devono far concludere per la non esperibilità - nei loro confronti - del regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo ritenersi che, per tale ultima via, il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di giurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma del citato art. 111 cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)