Sez. U, Sentenza n. 10379 del 20/10/1993 (Rv. 483998 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - In genere | Decisioni di contenuto istruttorio del giudice amministrativo - Ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. - Inammissibilità - Conversione del ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - In genere
Le decisioni del giudice amministrativo, ove abbiano contenuto meramente istruttorio, finalizzato all'acquisizione di dati ed elementi di giudizio, non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimenti che, anche se resi in un giudizio di ottemperanza, non sono né definitivi, né esaustivi del potere giurisdizionale, neanche sotto il profilo cautelare, salva peraltro la possibilità di conversione del ricorso, eventualmente proposto, in regolamento preventivo di giurisdizione, sempre che del medesimo ricorrano i requisiti, ivi compreso quello temporale che consente l'esperibilità del mezzo solo fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)