Sez. L, Sentenza n. 5094 del 16/10/1985 (Rv. 442413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SITUAZIONE DI CRISI DELL'AZIENDA - RIFIUTO DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITÀ EX D.L. N. 17 DEL 1983 - DISCIPLINA POSTERIORE - APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE DELL'OBBLIGO A SITUAZIONI PREGRESSE PENDENTI IN GIUDIZIO O NON - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SITUAZIONE DI CRISI DELL'AZIENDA - RIFIUTO DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITÀ EX D.L. N. 17 DEL 1983 - DISCIPLINA POSTERIORE - APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE DELL'OBBLIGO A SITUAZIONI PREGRESSE PENDENTI IN GIUDIZIO O NON - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel regime anteriore al d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79 (che ha previsto la sospensione degli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria o comunque in crisi ove siano in atto interventi della cassa integrazione guadagni) la situazione di crisi dell'azienda non giustificava il rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido (o assimilato) avviatogli dall'U.P.l.m.o. Non essendo identificabile una vera e propria situazione di impossibilità giuridica estintiva del predetto Obbligo legale. Successivamente alla citata novella, che, per il generale principio della non retroattività della legge, disciplina solo gli avviamenti successivi alla sua entrata in vigore, l'esenzione dell'Obbligo non può trovare applicazione a situazioni pregresse, neppure in relazione ad effetti ancora controversi per esser pendente il giudizio promosso dall'invalido (od assimilato) diretto all'accertamento del suo diritto all'assunzione. Pur tuttavia in tal caso la novella incide sulle conseguenze dello accertato inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a risarcire il danno patito dall'invalido - pari alle retribuzioni non percepite - soltanto fino all'entrata in vigore della nuova normativa che ha reso legittimo (ex nunc) il rifiuto del datore di lavoro, che versi nella situazione predetta, di assumere l'invalido medesimo. (V 702/85, mass n 438907; (V 2665/84, mass n 434692).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)