Sez. L, Sentenza n. 313 del 17/01/1986 (Rv. 443939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA ANTERIORE AL D.L. N. 17 DEL 1983 - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ PER SITUAZIONE DI CRISI DELL'AZIENDA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA ANTERIORE AL D.L. N. 17 DEL 1983 - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ PER SITUAZIONE DI CRISI DELL'AZIENDA - ESCLUSIONE.*
Nel regime anteriore al d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79 (che ha previsto la sospensione degli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria o comunque in crisi ove siano in atto interventi della cassa integrazione guadagni) la situazione di crisi dell'azienda non giustificava il rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido (od assimilato) avviatogli dall'U.P.l.m.o., non essendo identificabile una vera e propria situazione di impossibilità giuridica estintiva del predetto Obbligo legale, mentre i casi di esonero degli obblighi suddetti erano solo quelli tassativamente indicati dall'art. 13 della legge n. 482 ed il loro riscontro nel caso concreto era rimesso alla discrezionale valutazione dell'autorità amministrativa. (V 702/85, mass n 438907; (Conf 5094/85, mass n 442413).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)