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Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 16/11/1981 (Rv. 416860 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - SOSPENSIONE PER EFFETTO DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO AGEVOLATO - VIZI DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416860-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - SOSPENSIONE PER EFFETTO DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO AGEVOLATO - VIZI DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

In tema di prelazione agraria, la sospensione del termine per il pagamento del prezzo d'acquisto, ai sensi dell'art. 8 settimo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, per effetto della presentazione di domanda ammessa all'istruttoria per la concessione di mutuo agevolato, nonché della sua tempestiva comunicazione, prescinde dalle vicende del procedimento amministrativo relativo a tale concessione, e, quindi, anche dagli eventuali vizi della domanda stessa, che possano interferire sulla legittimità del provvedimento di accoglimento. (V 2323/76, mass n 381114).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)