Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 19/04/1996 Cc. (dep. 17/06/1996) Rv. 204937 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Ricorso diretto avverso ordinanze impositive di misure cautelari - Limitazione dei motivi alla violazione di legge - Mancanza o mera apparenza della motivazione - Inquadrabilità nell'ambito della violazione di legge - Condizioni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi
La mancanza di motivazione costituisce violazione di legge che, come tale, può dar luogo, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. pro. pen., a ricorso immediato per cassazione ovvero ordinanza applicativo di misura cautelare. Detta mancanza si concretizza non solo quando la motivazione sia graficamente assente, ma anche quando essa sia del tutto apparente; il che, in tema di misure cautelari, si verifica allorché il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato, apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)