Sez. 6, Sentenza n. 2563 del 26/06/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 205897 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso "per saltum" - Motivi - Per violazione di legge - Per vizi di motivazione - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso "per saltum" previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. contro le ordinanze che propongono una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge: pertanto la motivazione del provvedimento impugnato può essere censurata solo sotto il profilo della mancanza della medesima, rilevante ex artt. 125 e 292 cpv. cod. proc. pen., ovvero dalla presenza di vizi di completezza e logicità tanto gravi da determinare un effetto di assoluta incomprensibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)