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Sez. 6, Sentenza n. 4789 del 28/11/1997 Cc. (dep. 12/02/1998) Rv. 210578 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Ricorso per cassazione ammesso solo per "violazione di legge" - Deducibilità del vizio di motivazione - Mancanza, nel senso di assenza grafica o mera apparenza.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210578-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

Il ricorso "per saltum" ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà è possibile solo per violazione di legge. Pertanto, con riferimento alla motivazione, il ricorso è consentito solo quando la stessa manchi, poiché il relativo obbligo è imposto a pena di nullità dagli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, cod. proc. pen., concretizzandosi tale mancanza non solo quando la motivazione sia graficamente assente ma anche quando essa sia del tutto apparente in quanto il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora, accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)