Sez. 3, Sentenza n. 19991 del 07/10/2004 (Rv. 577554 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Richiesta di condanna solidale del coniuge del convenuto originario - Modifica della domanda - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di provvigione del mediatore.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Non costituisce domanda nuova, ma una modifica della domanda originaria, consentita dal novellato art. 183, quarto comma, ultima parte, cod. proc. civ. la richiesta di condanna solidale del marito al pagamento di un importo (nella specie l'ammontare della provvigione) chiesto inizialmente alla sola moglie, allorquando la domanda non si fondi su fatti diversi da quelli introdotti con l'atto di citazione di primo grado. (Nella specie era stato allegato in causa sin dall'atto introduttivo che la moglie, con il rogito definitivo, aveva acquistato un appartamento oggetto del contratto preliminare stipulato dal solo marito e relativo anche ad altro immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)