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Sez. L, Sentenza n. 9855 del 06/07/2002 (Rv. 555602 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Domanda nuova - Configurabilità - Condizioni - Divieto - Fattispecie relativa ad una originaria domanda di dichiarazione della illegittimità di un licenziamento individuale per violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e alla successiva proposizione in appello di questioni relative alla violazione delle regole stabilite per l'esercizio della facoltà di recesso dalla legge n. 223 del 1991.
Stato
decisa il 2002-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555602-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro la preclusione in appello della domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado si verifica allorquando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia; non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa in appello la questione relativa alla violazione delle regole stabilite per l'esercizio della facoltà di recesso nei casi previsti dalla legge n. 223 del 1991, implicando tale questione la allegazione di fatti evidentemente diversi da quelli dedotti a sostegno della originaria domanda, fondata sulla pretesa illegittimità di un licenziamento individuale intimato in mancanza del presupposto di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)