Sez. 3, Sentenza n. 13143 del 28/01/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231216 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato di condotta - Interesse tutelato.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, esercitare un impianto esistente senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra sede senza autorizzazione, integrano un reato di condotta, non già un reato di danno, giacché il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o "nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ne consegue che il reato è integrato solo per avere omesso di richiedere l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'impianto non superi di fatto detti limiti.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)