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Sez. 3, Sentenza n. 10885 del 01/02/2002 Ud. (dep. 15/03/2002) Rv. 221267 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 203 del 1988 - Natura di reato omissivo di pericolo - Permanenza sino alla emissione dell'atto di controllo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221267-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l'atto formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione dell'inquinamento.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)