Sez. 3, Sentenza n. 10885 del 01/02/2002 Ud. (dep. 15/03/2002) Rv. 221267 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 203 del 1988 - Natura di reato omissivo di pericolo - Permanenza sino alla emissione dell'atto di controllo - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l'atto formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione dell'inquinamento.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)