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Sez. 3, Sentenza n. 12220 del 08/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203902 - 01

Sanità pubblica - In genere | Inquinamento dell'aria - Reato previsto dall'art. 25 comma primo DPR 24 maggio 1988 n. 203 - Reato formale di pericolo - Reato permanente - Decorrenza della prescrizione dalla cessazione della permanenza e non dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203902-01

Sanità pubblica - In genere

In materia di inquinamento atmosferico, il reato punti dall'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per l'omessa richiesta della autorizzazione per gli impianti già esistenti, ha natura di reato formale di pericolo, perché prescinde dalla effettiva produzione di un evento dannoso ed ha carattere permanente, in quanto è nel potere del relativo autore far cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto richiedendo l'autorizzazione. La prescrizione perciò non comincia a decorrere dal termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda, ma dalla cessazione della permanenza.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)