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Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 09/10/1972 (Rv. 360686 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGAZIONI - PAGAMENTO DEI CREDITI - ESTENSIONE - CREDITI ANTERIORI AL FALLIMENTO NON AMMESSI - INCLUSIONE - LIMITI - CLAUSOLA RESTRITTIVA AI CREDITI AMMESSI.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360686-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGAZIONI - PAGAMENTO DEI CREDITI - ESTENSIONE - CREDITI ANTERIORI AL FALLIMENTO NON AMMESSI - INCLUSIONE - LIMITI - CLAUSOLA RESTRITTIVA AI CREDITI AMMESSI.*

L'assuntore del concordato, anche nell'ipotesi di assunzione con liberazione immediata del fallito, e tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei crediti anteriori all'apertura del fallimento per i quali non sia stata chiesta l'ammissione al passivo, salvo che la proposta di concordato, recepita e trasfusa nella sentenza di omologazione, non contenga una clausola specifica in virtu della quale la responsabilita dell'assuntore risulti limitata ai crediti ammessi. (Conf 2576'71, mass n 353661).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 241, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)