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Sez. 6, Sentenza n. 3114 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202724 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - In genere | Spese - Secondo Convenzione Europea di Parigi - Sono a carico dello Stato richiesto - Possibilità di ripeterle all'estradando - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202724-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - In genere

A norma dell'art. 24 della Convenzione Europea di Parigi le spese nei procedimenti di estradizione devono rimanere a carico dello Stato richiesto e non possono da questo essere ripetute: invero esse non rientrano nella categoria delle spese processuali vere e proprie, ma in quella più generica delle spese per l'amministrazione della giustizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)