Sez. 6, Sentenza n. 3114 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202724 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - In genere | Spese - Secondo Convenzione Europea di Parigi - Sono a carico dello Stato richiesto - Possibilità di ripeterle all'estradando - Esclusione - Ragione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - In genere
A norma dell'art. 24 della Convenzione Europea di Parigi le spese nei procedimenti di estradizione devono rimanere a carico dello Stato richiesto e non possono da questo essere ripetute: invero esse non rientrano nella categoria delle spese processuali vere e proprie, ma in quella più generica delle spese per l'amministrazione della giustizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)