Sez. L, Sentenza n. 19262 del 16/12/2003 (Rv. 568974 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Accertamento negativo del diritto in sede amministrativa - Ordinanza ingiunzione per la conseguente omissione contributiva - Procedimento di opposizione - Onere probatorio incidente sull'impresa opponente relativamente al preteso diritto agli sgravi - Sussistenza - Fattispecie in tema di sgravi contributivi ex art. 18, D.L. n. 918 del 1968.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'INPS, nell'irrogare la sanzione, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto.(Nella specie la S.C., con riferimento a sgravi di cui all'art. 18, D.L. n. 918 del 1968, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provata da parte dell'impresa, la propria localizzazione nel Mezzogiorno ed irrilevante la circostanza che in sede di procedimento amministrativo l'INPS aveva respinto la richiesta di sgravi sulla base di una ragione diversa, benché assorbente, quale la decorrenza del beneficio solo a partire dal 1 gennaio 1980, per effetto del'art. 1, D.L. 29 giugno 1984, n. 277, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 430 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1984 num. 277 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)