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Sez. L, Sentenza n. 12530 del 07/07/2004 (Rv. 574306 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art 5, comma terzo, seconda proposizione, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 - Presupposti - Relativo onere probatorio - Incidenza sull'impresa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574306-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di benefici contributivi, l'onere di provare l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale di riallineamento ai fini della sanatoria per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi - prevista dall'art. 5, comma terzo, seconda proposizione, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 convertito nella l. n. 608 del 1996 - è a carico dell'imprenditore che deduca a suo vantaggio gli effetti della sanatoria stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)