Sez. L, Sentenza n. 12530 del 07/07/2004 (Rv. 574306 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art 5, comma terzo, seconda proposizione, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 - Presupposti - Relativo onere probatorio - Incidenza sull'impresa - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di benefici contributivi, l'onere di provare l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale di riallineamento ai fini della sanatoria per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi - prevista dall'art. 5, comma terzo, seconda proposizione, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 convertito nella l. n. 608 del 1996 - è a carico dell'imprenditore che deduca a suo vantaggio gli effetti della sanatoria stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)