Sez. L, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002 (Rv. 557733 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Accertamento negativo del diritto in sede amministrativa - Ordinanza ingiunzione per la conseguente omissione contributiva - Infondatezza delle ragioni poste a base del provvedimento - Irrilevanza nel procedimento giudiziario di opposizione - Fatti costitutivi del diritto - Onere probatorio - Incidenza sulla impresa opponente.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)