Sez. 6, Sentenza n. 139 del 08/11/1971 Ud. (dep. 18/01/1972) Rv. 119839 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - POSSESSO MEDIATO - COMPOSSESSO DA PARTE DI PIU PUBBLICI UFFICIALI - ATTO DISPOSITIVO ILLECITAMENTE COMPIUTO DA UNO SOLO DEI COMPOSSESSORI - PECULATO E NON TRUFFA IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - POSSESSO MEDIATO - COMPOSSESSO DA PARTE DI PIU PUBBLICI UFFICIALI - ATTO DISPOSITIVO ILLECITAMENTE COMPIUTO DA UNO SOLO DEI COMPOSSESSORI - PECULATO E NON TRUFFA IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini del reato di cui all'art 314 cod pen, il possesso cosidetto mediato puo far capo contemporaneamente a piu di un pubblico ufficiale, qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia di Competenza di un organo collegiale, o sia posto in essere con il concorso di piu di un organo dell'ente stesso. In tal caso, se uno solo dei compossessori mediati del denaro pubblico compie illecitamente la parte di sua Competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilita del denaro per effetto dell'omissione di ogni controllo da parte degli altri compossessori, senza averli ingannati od indotti in errori, e configurabile il reato di peculato e non quello di truffa in danno della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)