Sez. 1, Sentenza n. 6932 del 21/11/1983 (Rv. 431596 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA COSIDDETTA DI COPERTURA PROVVISORIA - CARATTERI - REQUISITI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA COSIDDETTA DI COPERTURA PROVVISORIA - CARATTERI - REQUISITI.*
In materia di Assicurazione, la clausola di cosiddetta copertura provvisoria può essere rivolta a garantire l'efficacia di un contratto già definitivamente concluso, in attesa del rilascio della polizza, ovvero può stare ad indicare l'intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo del contratto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell'affare definitivo, ma in entrambi i casi essa postula l'avvenuto perfezionamento dell'accordo delle parti sulla Costituzione di un rapporto assicurativo, definitivo o provvisorio, che intanto, quindi, può considerarsi impegnativo per l'assicuratore, solo in quanto quest'ultimo abbia espresso al riguardo un valido consenso, anche a mezzo di rappresentante. (Conf 4592/77, mass n 388800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1887, Cod. Civ. art. 1888
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)