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Sez. L, Sentenza n. 5175 del 26/11/1977 (Rv. 388800 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MANCATA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE - GIUDIZIO DI APPELLO - INSTAURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA O DIVENUTA INCAPACE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388800-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MANCATA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE - GIUDIZIO DI APPELLO - INSTAURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA O DIVENUTA INCAPACE - VALIDITA.*

Soltanto il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo ai sensi dell'art 300 cod proc civ e legittimato a dichiarare l'evento stesso; se la parte muore o diviene incapace nel giudizio di primo grado, senza che l'evento interruttivo venga dichiarato, il giudizio di appello si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato tuttora in vita, o della parte divenuta incapace. (Conf 579/75, mass n 373890; (Conf 2293/71, mass n 353144; (contra 1284/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)