Sez. 1, Sentenza n. 661 del 26/01/1988 (Rv. 457112 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE - CLAUSOLA DI COSIDDETTA COPERTURA PROVVISORIA - EFFICACIA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE - CLAUSOLA DI COSIDDETTA COPERTURA PROVVISORIA - EFFICACIA.*
In materia di Assicurazione la clausola di cosiddetta copertura provvisoria può indicare anche l'intervento di un autonomo accordo diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo della polizza definitiva, con la conseguenza che il perfezionamento di detto accordo costituisce un rapporto vincolante per l'Assicurazione indipendentemente dalla conclusione del contratto definitivo e sottratto alle particolari clausole limitative previste da quest'ultimo. (Conf 6932/83, mass n 431596; (Conf 4592/77, mass n 388800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1887, Cod. Civ. art. 1888
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)