Sez. L, Sentenza n. 8727 del 05/10/1996 (Rv. 499954 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Questione di fatto (per i contratti di diritto comune) - Conseguenze - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa agli effetti economici del nuovo inquadramento pattizio degli autoferrotranvieri "ex" legge n. 270 del 1988 nelle more dell'entrata in vigore della corrispondente nuova scala parametrale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concreta un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio per vizio di motivazione la sentenza impugnata che, con riferimento al nuovo inquadramento di fonte contrattuale collettiva del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, pattuito nella vigenza della imperativa classificazione legale in vista della sua abrogazione e con efficacia dopo il decorso di 90 giorni dall'entrata in vigore della norma abrogativa - e cioè dal 30 ottobre 1988 -, aveva ritenuto possibile che i nuovi inquadramenti spiegassero efficacia economica, oltre che normativa, prima dell'entrata in vigore - pattiziamente differita al 1 gennaio 1989 - della nuova scala parametrale, venendo così a collegare i livelli del nuovo inquadramento a livelli retributivi non coerenti e concepiti per diverse mansioni, invece di eventualmente ritenere che transitoriamente dovessero continuare a corrispondersi i vecchi stipendi percepiti da ciascun lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1 com. 1, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)