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Sez. L, Sentenza n. 226 del 13/01/1996 (Rv. 495357 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Norma di legge imperativa - Abrogazione - Validità sopravvenuta del contratto collettivo originariamente contrario a tale norma e quindi nullo - Esclusione - Accordo con efficacia dalla prevista abrogazione della norma imperativa - Validità - Fattispecie relativa all'inquadramento del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione (cosiddetti autoferrotranvieri).
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495357-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Il principio secondo cui il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità non trova applicazione nel caso in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione e convengano che la nuova disciplina contrattuale diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa. (Fattispecie relativa alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione prevista dagli accordi sindacali 20 giugno 1986 e successivi, in rapporto all'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270 che - con l'art. 1 primo comma - ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la disciplina dell'inquadramento di tale personale, abrogando - con effetto dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, in concordanza con analogo differimento già previsto dagli accordi contrattuali relativi al nuovo inquadramento - la legge 1 febbraio 1978 n. 30 che precedentemente regolamentava imperativamente la materia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)