Sez. L, Sentenza n. 4358 del 21/07/1979 (Rv. 400873 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITA SOLIDALE, FRA GLI AUTORI MATERIALI DEL FATTO REATO ED IL DATORE DI LAVORO, NEI CONFRONTI DELL'INFORTUNATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITA SOLIDALE, FRA GLI AUTORI MATERIALI DEL FATTO REATO ED IL DATORE DI LAVORO, NEI CONFRONTI DELL'INFORTUNATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
La sussistenza di una responsabilita solidale fra gli autori materiali del fatto reato ed il datore di lavoro, responsabile civile nei confronti dell'infortunato, non determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo il creditore agire nei confronti di uno qualsiasi dei debitori tenuti in solido. Ne puo ravvisarsi tale litisconsorzio per il fatto che l'accertamento della responsabilita civile del datore di lavoro presuppone necessariamente l'accertamento del fatto reato delle persone di cui il primo debba rispondere, poiche, avvenendo tale accertamento - nell'ipotesi di Estinzione dell'Azione penale - solo incidentalmente da parte del giudice civile non si rende necessaria la presenza in giudizio di dette persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)