Sez. L, Sentenza n. 4276 del 08/05/1987 (Rv. 453031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - SENTENZA NEI CONFRONTI DI UNO O DI ALCUNI SOLTANTO DEI DEBITORI SOLIDALI - MANCATA IMPUGNAZIONE DEGLI ALTRI CONVENUTI IN GIUDIZIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - SENTENZA NEI CONFRONTI DI UNO O DI ALCUNI SOLTANTO DEI DEBITORI SOLIDALI - MANCATA IMPUGNAZIONE DEGLI ALTRI CONVENUTI IN GIUDIZIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - INSUSSISTENZA.*
Poiché l'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, il rapporto processuale avente per oggetto una siffatta obbligazione è scindibile e, di conseguenza, la sentenza - che può essere utiliter data anche nei confronti di uno o di alcuni soltanto dei debitori solidali - passa comunque in giudicato nei confronti dei condebitori, pur convenuti in giudizio, che non abbiano proposto valida impugnazione (senza che il giudice di appello abbia l'Obbligo di far integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.). (V 443/84, mass n 432670; (V 1760/81, mass n 412441; (V 4538/79, mass n 400873; (Conf 6186/80, mass n 409912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)