Sez. 5, Sentenza n. 10772 del 10/05/2006 (Rv. 589478 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Commissioni tributarie - Impugnazione - Avviso di accertamento - Nullità della notificazione - Corte di cassazione - Verifica dell'invalidità - Esame diretto - Preclusione - Accertamento di fatto - Configurazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE
Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 3 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)