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Sez. 2, Sentenza n. 1605 del 25/10/1979 Ud. (dep. 05/02/1980) Rv. 144226 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ATTIENE AL DISPOSITIVO E NON ALLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144226-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ATTIENE AL DISPOSITIVO E NON ALLA MOTIVAZIONE.*

Quando appellante e il solo imputato, il divieto della reformatio in peius deve essere riferito al dispositivo e non alla motivazione, che puo risultare meno favorevole per lo imputato. (Conf mass n 104586).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)