Sez. 5, Sentenza n. 194 del 30/01/1967 Ud. (dep. 10/06/1967) Rv. 104586 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTREMI - RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E NON ALLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTREMI - RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E NON ALLA MOTIVAZIONE.*
Secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum sancito nell'art 515 cod proc pen, in Mancanza di gravame del PM il giudice d'appello non puo procedere ad una rivalutazione del fatto che renda deteriore la posizione dell'imputato rispetto all'accertamento effettuato nel giudizio di primo grado. Ma quando appellante e il solo imputato, la predetta regola, ed il divieto della reformatio in peius che ad essa si ricollega, devono essere riferiti esclusivamente al dispositivo della sentenza, che esprime la volonta finale del giudice nell'applicazione della norma penale, non anche alla motivazione, che della sentenza stessa rappresenta soltanto l'elemento logico; pertanto, la motivazione puo anche svolgersi attraverso un esame critico delle risultanze acquisite meno favorevole per l'imputato, rispetto agli argomenti contenuti nel pronunciato del primo giudice, la cui decisione, nel punto non impugnato, rimane inalterata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)