diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4470 del 15/05/1987 (Rv. 453184 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DI CONSENSO - EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453184-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DI CONSENSO - EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*

È compito esclusivo del giudice del merito la qualificazione giuridica della domanda, in modo da adeguare ad essa la sua decisione in omaggio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, posto dall'art. 112 cod. proc. civ.. spetta, invece, soltanto alle parti la Determinazione dell'oggetto sul quale dovrà essere emanata la decisione, non potendo essere attribuito un bene non richiesto, cioè non compreso neppure virtualmente o implicitamente nella domanda, sicché non è consentito al giudice pronunciarsi su domande non proposte o diverse da quelle proposte e la violazione di tale divieto dà luogo a vizio di extrapetizione, come nel caso in cui venga annullato per vizio del consenso un contratto del quale sia stata chiesta soltanto la risoluzione per inadempimento. (V 2068/75, mass n 375794; (Conf 299/66, mass n 320580).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)