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Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 237031 - 01

SPORT | Reato di frode sportiva ex art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Condotte fraudolente - Somministrazione ad atleti (nella specie: calciatori) di farmaci vietati - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237031-01

SPORT

La somministrazione ad atleti, da parte di terzi, di sostanze vietate destinate a menomarne oppure a migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, rientra tra gli "altri atti fraudolenti" previsti dall'art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, ed integra il reato di frode sportiva, se animata dal fine di alterare la genuinità del risultato di una delle competizioni sportive tutelate dalla norma. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto integrato il reato - dichiarandone la prescrizione - dalla condotta di soggetti terzi che avevano reiteratamente somministrato a più calciatori della società di calcio Juventus sia farmaci non vietati, ma con modalità "off label", ovvero al di fuori del contesto organizzativo individuato dal Ministero della salute ed in forme non consentite, sia farmaci vietati, appartenenti alla categoria dei corticosteroidi).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)