Sez. 6, Sentenza n. 3011 del 25/01/1996 Ud. (dep. 26/03/1996) Rv. 204787 - 01
Sport | Assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore - Configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: omessa denuncia da parte del Presidente della F.C.I..
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Non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401 l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore. I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di doping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi. (Affermando tale principio la cassazione ha escluso che il Presidente della F.C.I. fosse colpevole del reato di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. per non avere segnalato una siffatta assunzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)