Sez. 5, Sentenza n. 24969 del 25/11/2005 (Rv. 585567 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Metodo induttivo - Coefficienti presuntivi adottati ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 69 del 1989 - Indicazione dell'attività economica prevalente da parte del contribuente - Applicabilità automatica del relativo coefficiente presuntivo - Esclusione - Verifica della prevalenza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, disciplinata dagli artt. 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), l'indicazione da parte del contribuente dell'attività economica da lui svolta in modo prevalente, ai sensi dell'art. 35, primo comma, n. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e secondo le indicazioni di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 1990, non esonera l'Amministrazione finanziaria dalla verifica di quella prevalenza in base all'esame della contabilità del contribuente, al fine di evitare che l'applicazione automatica dei coefficienti presuntivi relativi ad una soltanto delle attività merceologiche esercitate contrasti con la capacità contributiva del soggetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPCM 21/12/1990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)