Sez. 5, Sentenza n. 2037 del 11/10/1984 Cc. (dep. 30/10/1984) Rv. 166429 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - NECESSITÀ.*
RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - NECESSITÀ.*
La recidiva in tanto può essere valutata nella fase della esecuzione in quanto sia stata giudizialmente accertata dal giudice della cognizione. (V mass n 157807; (V mass n 157808; (V mass n 150053; (Conf mass n 126408; (Conf 118018, e cit. Ivi; (Conf mass n 117581).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)