Sez. L, Sentenza n. 1759 del 17/02/2000 (Rv. 533956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Diritto all'assegno ordinario di invalidità - Accertamento - Criteri - Quadro morboso complessivo - Rilevanza esclusiva.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
Nella valutazione della residua capacità di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, dovendosi procedere ad una valutazione complessiva di queste ultime con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intesa come quella che possa essere svolta dall'assicurato per età, capacità ed esperienza senza esporre ad ulteriore danno la sua salute.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)