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Sez. L, Sentenza n. 10949 del 21/10/1995 (Rv. 494309 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Diritto all'assegno ordinario di invalidità - Accertamento - Criteri - Quadro morboso complessivo - Rilevanza esclusiva - Ricorso alle tabelle infortunistiche - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494309-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Nella valutazione della residua capacità di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi a somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendo invece compiersi una valutazione complessiva di esse, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intendendosi per tale quella che possa essere svolta dall'assicurato per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la sua salute. Non è conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche, o comunque a un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra infermità o difetto fisico o mentale e probabile riduzione conseguente della capacità di lavoro, in quanto tali elaborati forniscono indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, la quale può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione di una tabella di valutazione astratta.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)