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Sez. L, Sentenza n. 8982 del 02/11/1994 (Rv. 488336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cassa - Esclusione dalla retribuzione imponibile ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Condizioni - Carattere prevalente della mansione di maneggio di denaro - necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Per la configurabilità dell'indennità di cassa, che, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, non è necessario che il maneggio di denaro costituisca la mansione prevalente, essendo sufficiente che essa venga svolta in modo continuativo e non occasionale o saltuario, e che il dipendente assuma la responsabilità degli errori, anche nella determinazione delle somme pagate o riscosse.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)